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Proroga del regime IVA per il Terzo Settore Cattolico fino al 2036: guida pratica per APS e EPS

Chiesa e Fisco

Comunicare le norme fiscali in modo semplice (anche se l’articolo sarà lungo) – PDF scaricabile

Le organizzazioni cattoliche che operano nel terzo settore spesso affrontano realtà amministrative complesse, con personale prevalentemente volontario e dirigenti che gestiscono contemporaneamente i compiti pastorali e legali. In questo contesto, la comunicazione fiscale non è un dettaglio burocratico secondario, ma un fattore determinante per la sopravvivenza operativa dell’ente.

Quando le norme fiscali rimangono oscure o comunicate in linguaggio tecnico inaccessibile, accadono fatti prevedibili: gli enti rimandano decisioni cruciali, incorrono in errori amministrativi costosi, o peggior ancora, rinunciano a esercitare diritti che la legge riconosce loro. L’effetto è il contrario di quello perseguito dalla riforma del terzo settore. Anziché offrire continuità operativa e semplificazione, il quadro normativo diventa un ostacolo.

Comunicare in maniera semplice e concreta le disposizioni fiscali non è una concessione ai lettori poco aggiornati: è un atto di responsabilità. Chi redige le regole, chi le applica, e chi le comunica hanno l’obbligo morale di rendere trasparenti le opportunità che la legge consente. Una norma non è utile se nessuno la comprende; un diritto rimane lettera morta se il beneficiario non sa che esiste.

Nel caso della proroga fino al 2036 del regime IVA agevolato, per le organizzazioni cattoliche questo significa una cosa precisa: le risorse economiche della missione non saranno sottratte a intermediari fiscali, ma rimarranno disponibili per il servizio concreto ai poveri, ai malati, agli esclusi. È il motivo per cui comunicare questa proroga in termini chiari non è solo una questione di efficienza, ma di coerenza con la missione stessa.

Il Decreto del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025: Cosa è Stato Approvato

Il 20 novembre 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo di straordinaria importanza per il mondo cattolico associativo. Il decreto contiene la proroga fino al 1° gennaio 2036 dell’attuale regime di esclusione IVA per le operazioni istituzionali rese dagli enti associativi, compresi le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e gli Enti del Primo Settore (EPS) a carattere cattolico.

Questa decisione rappresenta il riconoscimento legislativo della continuità che serve agli enti cattolici per pianificare, investire, e consolidare i loro servizi sociali senza l’incertezza fiscale che caratterizzava i precedenti cinque anni.

Cosa Significa “Proroga”

Il termine “proroga” richiede precisazione. Dal 1° gennaio 2026, secondo la normativa originaria, gli enti associativi avrebbero dovuto passare da un regime di esclusione IVA (le operazioni non rilevavano ai fini IVA) a un regime di esenzione IVA (le operazioni rilevano ai fini IVA, ma non sono gravate dall’imposta). Questa transizione comportava obblighi amministrativi significativi: obbligo di partita IVA, fatturazione, adempimenti tributari diversi, maggiore tenuta contabile.

La proroga rinvia questa transizione al 2036, mantenendo il regime attuale di esclusione IVA fino a quella data.

A Chi Si Applica: APS, EPS e le Organizzazioni Cattoliche

APS (Associazioni di Promozione Sociale)

Le APS sono organizzazioni senza scopo di lucro costituite per promuovere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e della comunità. Nel contesto cattolico, rientrano in questa categoria le associazioni diocesane, le associazioni di fedeli per l’apostolato, i gruppi di volontariato organizzato, le comunità ecclesiali di base che svolgono attività di promozione culturale, ricreativa, formativa e di impegno civile.

Per qualificarsi come APS, l’organizzazione deve:

– Essere iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

– Svolgere attività di interesse generale

– Non perseguire scopo di lucro

– Rispettare i principi di democraticità e trasparenza

EPS (Enti del Primo Settore) e Organizzazioni Cattoliche

L’acronimo “EPS” non è una categoria formale nel codice fiscale italiano attuale. Tuttavia, il termine viene comunemente usato per riferirsi agli Enti Ecclesiastici e agli Enti Civili controllati da enti ecclesiastici che operano nel terzo settore. Questo include:

– Diocesi e parrocchie che gestiscono attività socio-assistenziali

– Caritas diocesane

– Scuole paritarie

– Strutture sanitarie cattoliche

– Associazioni di fedeli riconosciute dalla Chiesa

Gli enti ecclesiastici possono accedere ai benefici della riforma del terzo settore secondo due modalità:

1. Il modello del Ramo: L’ente ecclesiastico mantiene la sua natura canonica e istituisce un ramo specifico dedicato alle attività di interesse generale (assistenza, educazione, cultura). Questo ramo opera secondo le norme del terzo settore, ma rimane un’articolazione dell’ente madre, senza soggettività giuridica autonoma.

2. Il modello dell’Ente Civile Collegato: L’ente ecclesiastico crea un ente civile separato (associazione, fondazione) giuridicamente distinto, ma sottoposto al controllo dell’ente ecclesiastico (di norma attraverso la nomina degli amministratori).

Entrambi i modelli mantengono, con la proroga fino al 2036, il regime di esclusione IVA per le operazioni istituzionali.

Il Regime di Esclusione IVA: Come Funziona Praticamente

Cosa Significa “Esclusione IVA”

Il regime di esclusione IVA significa che le operazioni istituzionali non rilevano ai fini IVA. In concreto:

– Quando un associato di una APS cattolica paga la quota associativa per partecipare a un corso di formazione cristiana, quell’incasso non genera obbligo di emissione di fattura IVA

– Quando una parrocchia riceve contributi da associati per le attività catechesi, non deve aprire partita IVA per quella specifica attività

– Quando una Caritas riceve donazioni da soci per il fondo povertà, quell’operazione non rientra nel campo di applicazione dell’IVA

L’APS o l’ente cattolico può continuare a operare con il solo codice fiscale, senza gli oneri gestionali della partita IVA, delle dichiarazioni IVA periodiche, e della contabilità IVA separata per queste operazioni.

Condizioni per Mantenere l’Esclusione

Non basta essere un’APS o un ente cattolico: per mantenere il regime di esclusione IVA fino al 2036, è necessario che:

1. L’attività sia effettivamente istituzionale, ovvero conforme alle finalità dichiarate nello statuto dell’ente

2. L’attività sia rivolta ai soci, associati o partecipanti, non a terzi estranei all’ente

3. I corrispettivi siano limitati ai costi effettivi, o l’attività sia gratuita

4. L’ente sia correttamente iscritto al RUNTS nella sezione APS o nella sezione idonea per gli enti ecclesiastici

Nel caso degli enti ecclesiastici, è inoltre necessario che:

– L’ente abbia redatto un regolamento che recepisca le norme della riforma del terzo settore

– Il regolamento sia depositato presso il RUNTS

– Siano tenute scritture contabili separate per l’attività di interesse generale

Operazioni escluse dal Regime Agevolato

Rimangono soggette a IVA ordinaria (e quindi richiedono partita IVA):

– Attività commerciali vere e proprie (es.: una APS che gestisce un bar che vende al pubblico indiscriminatamente)

– Attività verso terzi non soci (es.: servizi di consulenza offerti a persone esterne)

– Affitti di locali o parcheggi a terzi

– Qualunque attività in cui i corrispettivi superino i costi effettivi in maniera sistematica

Adempimenti concreti: Cosa fare oggi

Per le APS Cattoliche

Se la vostra APS è iscritta al RUNTS e intende mantenere il regime di esclusione IVA fino al 2036, dovete:

1. Verificare l’iscrizione al RUNTS

   – Controllare sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) che l’ente sia correttamente iscritto nella sezione APS

   – Se non iscritti, procedere con la domanda di iscrizione entro il termine utile

2. Mantenere la documentazione organizzativa aggiornata

   – Verificare che lo statuto riporti chiaramente il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione

   – Verificare che lo statuto preveda l’obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario

   – Verificare che lo statuto preveda principi di democraticità, eleggibilità dei soci e intrasmissibilità delle quote

3. Tenere contabilità corrette e separate

   – Se la APS svolge attività sia istituzionali che commerciali, è necessario tenere registri separati

   – Documentare chiaramente quali entrate derivano da attività istituzionali (escluse da IVA) e quali da attività commerciali (soggette a IVA)

   – Conservare una copia del bilancio annuale con relazione illustrativa

4. Emettere la corretta documentazione

   – Per i corrispettivi relativi a attività istituzionali: è possibile emettere ricevute semplici (non fatture IVA)

   – Se l’associato richiede fattura, potete emetterla con l’indicazione “operazione esclusa da IVA ai sensi dell’art. 4, comma 4, DPR 633/1972”

   – Non addebitare IVA su questi corrispettivi

5. Comunicare con l’Agenzia delle Entrate se necessario

   – Se avete dubbi sulla corretta classificazione di un’attività, potete chiedere un parere all’Agenzia delle Entrate tramite la procedura di interpello

   – È opportuno farlo prima di avviare nuove attività di rilievo economico

Per gli Enti Ecclesiastici (Diocesi, Parrocchie, Caritas)

Se operate come ente ecclesiastico con strutture nel terzo settore, dovete:

1. Scegliere il modello organizzativo

   – Decidere se istituire un ramo di terzo settore interno all’ente ecclesiastico, oppure costituire un ente civile separato (associazione o fondazione)

   – Per enti di piccole-medie dimensioni, il modello del ramo è di solito più semplice

   – Per enti complessi o che intendono generare avanzi da reinvestire, il modello dell’ente civile separato offre più flessibilità

2. Redigere il regolamento (se scegliete il modello del ramo)

   – Il regolamento deve indicare le attività di interesse generale che il ramo svolge

   – Deve vietare esplicitamente la distribuzione di utili o avanzi

   – Deve prevedere la tenuta di bilancio economico separato e rendiconto annuale

   – Deve stabilire come vengono gestiti e controllati i beni destinati al ramo

   – Deve essere sottoscritto secondo i poteri dell’ente ecclesiastico ed eventualmente autorizzato dall’autorità canonica competente

3. Iscrivere il ramo (o l’ente separato) al RUNTS

   – Presentare la domanda di iscrizione indicando la sezione appropriata (APS, ente filantropico, ecc.)

   – Allegare il regolamento (nel caso del ramo) e i documenti amministrativi necessari

   – L’iscrizione conferisce all’ente la qualifica ufficiale di ETS

4. Mantenere contabilità separata

   – Se l’ente svolge sia attività di terzo settore che altre attività, è obbligatorio tenere bilanci separati

   – L’attività di terzo settore deve avere un rendiconto dedicato con chiara documentazione delle spese e delle entrate

5. Assicurare trasparenza nei confronti del pubblico

   – Gli enti ecclesiastici di terzo settore sono sottoposti agli stessi obblighi di trasparenza degli altri ETS

   – Pubblicare annualmente sul sito web i contributi pubblici ricevuti (se superiori a 10.000 euro)

   – Comunicare eventuali modifiche dello statuto o del regolamento al RUNTS

Cosa Cambia (e Cosa NON Cambia) fino al 2036

Cosa Rimane Invariato

Fino al 2036, per APS ed enti cattolici che rispettano i requisiti:

– ✓ Nessun obbligo di partita IVA per le operazioni istituzionali

– ✓ Nessun obbligo di versamento IVA trimestrale

– ✓ Nessun obbligo di dichiarazione IVA annuale per le operazioni escluse

– ✓ Possibilità di operare con semplice codice fiscale per le attività istituzionali

– ✓ Nessun obbligo di emettere fatture IVA per i corrispettivi istituzionali

Cosa Cambierà dal 2026 (per altre operazioni)

Se l’ente svolge attività verso associati ma con corrispettivi che superano i costi effettivi, oppure attività commerciali ordinarie, dal 1° gennaio 2026 (come già previsto e non prorogato):

– Queste attività entrano in regime di esenzione IVA (non di esclusione)

– Questo significa che diventano rilevanti ai fini IVA, ma senza l’applicazione dell’imposta

– Obbligo di partita IVA per tali operazioni

– Necessità di emettere fatture con indicazione “operazione esente da IVA”

– Obbligo di rendicontazione separata

Tuttavia, la proroga fino al 2036 non tocca questo profilo: le operazioni istituzionali rimangono escluse, non passano a regime di esenzione.

Cosa Rimane da Definire in Sede Europea

Il decreto approvato il 20 novembre 2025 è ancora sottoposto al controllo della Commissione Europea. L’Italia ha richiesto una deroga pluriennale alle regole UE sugli aiuti di stato per questo regime agevolato. La Commissione dovrà verificare la compatibilità con la disciplina europea.

Tuttavia, le indicazioni ricevute finora da Bruxelles sono positive. La Commissione riconosce il valore sociale del terzo settore italiano e la specificità dei servizi resi dalle organizzazioni cattoliche. La proroga al 2036 rappresenta già il frutto di questo riconoscimento.

Esclusione IVA e Agevolazioni Correlate

IRES (Imposta sul Reddito delle Società)

Gli enti non commerciali iscritti al RUNTS beneficiano di esenzione da IRES sugli avanzi derivanti da attività istituzionali. Questo significa che gli avanzi non sono tassati, a patto che siano reinvestiti nell’attività istituzionale.

Come funziona in pratica:

– Se un’APS cattolica chiude l’esercizio con un avanzo di 5.000 euro, quella somma non è soggetta a tassazione IRES

– L’avanzo deve però essere destinato al fondo di dotazione o impiegato in attività istituzionali

– Non può essere distribuito ai soci

IRPEF (per i dipendenti)

Se l’APS o l’ente cattolico ha dipendenti, gli stipendi sono deducibili dalla base imponibile secondo le normali regole. Non c’è alcuno sconto speciale, ma nemmeno discriminazione rispetto alle società for-profit.

IMU (Imposta Municipale Unica)

Gli immobili posseduti da ETS per lo svolgimento di attività di interesse generale sono esenti da IMU. Questo vale anche per le APS e gli enti ecclesiastici registrati al RUNTS.

Esempio concreto:

– Una APS cattolica possiede una sede dove svolge corsi di formazione cristiana: l’immobile è esente da IMU

– Se l’APS affitta parte della sede a terzi non correlati, quella parte è soggetta a IMU secondo le normali regole

ICI (Imposta Comunale sulla Pubblicità)

Simile all’IMU, gli enti non commerciali beneficiano di esenzione per gli immobili destinati a attività di interesse generale.

Errori Comuni da Evitare

Errore 1: Confondere “Esclusione” con “Esenzione”

Esclusione significa che l’operazione non rientra neppure nel campo di applicazione dell’IVA. Esenzione significa che rientra nel campo IVA ma non è soggetta all’imposta. Le conseguenze amministrative sono diverse. Fino al 2036, le APS e gli enti cattolici rimangono in regime di esclusione. Non fate errore.

Errore 2: Applicare il Regime Agevolato a Operazioni Commerciali

Se l’APS gestisce un bar che vende al pubblico esterno, non può considerare quell’attività come istituzionale solo perché “l’avanzo serve alla missione.” Quella è attività commerciale vera e propria, soggetta a IVA ordinaria, indipendentemente da come vengono usati gli avanzi.

Errore 3: Non Tenere Contabilità Separate

Se svolgete sia attività istituzionali che commerciali, la comminazione fondamentale è separare la contabilità. Un bilancio unico confuso è il miglior modo per attirare i controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Errore 4: Non Aggiornare lo Statuto dopo Aver Aderito al RUNTS

Se avete aderito al RUNTS con uno statuto vecchio, aggiornate immediatamente. Lo statuto deve riflettere i principi della riforma del terzo settore. Un’iscrizione al RUNTS con statuto non conforme crea vulnerabilità fiscale.

Errore 5: Considerare la Proroga Come Definitiva

La proroga fino al 2036 non è perpetua. È una finestra di tempo. Nel frattempo, il governo italiano continuerà a lavorare con la Commissione Europea per definire un regime stabile e permanente. Nel 2035-2036, sarà necessario fare di nuovo il punto sulla situazione.

La Situazione Particolare dei CCNL (Contratti Collettivi Nazionali)

Un aspetto spesso trascurato riguarda il trattamento dei dipendenti delle APS e degli enti cattolici.

Se operate secondo i CCNL del terzo settore (come il CCNL per il personale delle cooperative sociali, o il CCNL per gli enti non commerciali), i costi del personale sono completamente deducibili come qualunque altra APS per-profit, ma beneficiano di una fiscalità speciale.

In particolare:

– I contributi sociali sono deducibili al 100% dal reddito imponibile

– Gli stipendi non hanno sconto fiscale, ma nemmeno discriminazione

– Il terzo settore non è “più cheap” della sanità privata dal punto di vista fiscale del lavoro

Assicuratevi che i vostri dipendenti siano regolarmente iscritti all’INPS e copti da contratto nazionale. Non tentate di ridurre i costi tagliando sulla regolarità: non è legale e, se scoperto, genera sanzioni significative.

Passaggi Operativi: una checklist pratica

Se siete una APS cattolica non ancora iscritta al RUNTS e volete usufruire della proroga del regime IVA:

– [ ] Verificare che lo statuto sia conforme ai principi della riforma del terzo settore (no distribuzione utili, trasparenza, democraticità)

– [ ] Compilare la domanda di iscrizione sul portale del Ministero del Lavoro

– [ ] Allegare: atto costitutivo, statuto registrato, ultimi due bilanci, verbali di approvazione

– [ ] Scegliere la sezione RUNTS appropriata (APS)

– [ ] Attendere l’esito della verifica (circa 30-60 giorni)

– [ ] Comunicare ai soci l’iscrizione al RUNTS

Se siete un ente ecclesiastico che intende istituire un ramo di terzo settore:

– [ ] Consultarsi con il dicastero diocesano o la struttura competente della Chiesa

– [ ] Redigere il regolamento del ramo conforme al D.M. 106/2020

– [ ] Designare il patrimonio destinato al ramo e documentarlo (con atto separato, se necessario)

– [ ] Sottoscrivere il regolamento secondo i poteri dell’ente

– [ ] Presentare domanda di iscrizione al RUNTS (il notaio depositante attesta i dati fondamentali)

– [ ] Allegare: regolamento, atto di destinazione patrimoniale, documentazione amministrativa

Se siete un ente già iscritto al RUNTS:

– [ ] Verificare che i dati rimangono corretti e aggiornati sulla piattaforma RUNTS

– [ ] Assicurarvi che il bilancio sia redatto secondo le norme e depositato entro i termini

– [ ] Verificare che le scritture contabili siano tenute correttamente e separate (se necessario)

– [ ] Non cambiate nulla in relazione alla proroga: il regime rimane quello attuale

Contatti Utili

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

– Sito del RUNTS: www.runts.gov.it

– Per informazioni sulle iscrizioni: contatti sul sito ufficiale

Agenzia delle Entrate

– Per interpelli fiscali: è possibile chiedere parere su questioni specifiche attraverso il sito www.agenziaentrate.gov.it

– Circolare 5/2022: contiene chiarimenti sugli adempimenti IVA per il terzo settore

Centro di Coordinamento della Caritas Italiana / Conferenza Episcopale Italiana

– Forniscono orientamenti specifici per gli enti ecclesiastici

Commercialista o Consulente Fiscale

– Per questioni complesse relative alla vostra specifica APS o ente, rivolgetevi a un professionista di fiducia

Conclusione

La proroga fino al 2036 del regime di esclusione IVA rappresenta una stabilità duratura per le associazioni di promozione sociale cattoliche e per gli enti ecclesiastici che operano nel terzo settore. Non è una novità sgradita, bensì il consolidamento di un sistema che ha dimostrato di funzionare.

Il valore di questa continuità risiede nel fatto che permette agli enti di pianificare in maniera pluriennale, di investire in strutture e servizi, di formare il personale, senza l’incertezza di una riforma radicale in corso.

Per usufruirne pienamente, è necessario soltanto che gli enti garantiscano trasparenza amministrativa, tacciano la contabilità corretta, e operino secondo le finalità dichiarate. Non è richiesto nulla di straordinario, soltanto la gestione corretta e onesta che ogni organizzazione seria dovrebbe garantire.

Le organizzazioni cattoliche che operano nel terzo settore sono tra le più radicate sul territorio italiano. Con questa proroga al 2036, quello stato di equilibrio rimane stabile per ancora un decennio.

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